Art. 4. Adeguamento del programma di gestione 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'assestamento del bilancio, ovvero di leggi che comunque lo rendano necessario, la Giunta provinciale provvede ad adeguare il programma di gestione, ridefinendo gli obiettivi in relazione alle modificazioni intervenute e alle nuove, maggiori e minori, risorse determinate. Ugualmente si provveda qualora il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio provinciale sia stato modificato rispetto a quello considerato ai fini della definizione e della approvazione del programma di gestione. 2. A seguito dell'adeguamento del programma di gestione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 3 comma 2.