Art. 4.
                Adeguamento del programma di gestione
 
  1.  A  seguito  dell'entrata  in vigore della legge di approvazione
dell'assestamento del bilancio,  ovvero  di  leggi  che  comunque  lo
rendano  necessario,  la  Giunta  provinciale provvede ad adeguare il
programma di gestione, ridefinendo gli obiettivi  in  relazione  alle
modificazioni  intervenute  e  alle nuove, maggiori e minori, risorse
determinate.  Ugualmente si provveda qualora il disegno di  legge  di
bilancio  approvato  dal  Consiglio  provinciale sia stato modificato
rispetto a quello considerato  ai  fini  della  definizione  e  della
approvazione del programma di gestione.
  2.  A  seguito dell'adeguamento del programma di gestione di cui al
comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 3 comma 2.