(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 40
                         del 17 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Indennita' di funzione
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1972 n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'indennita'  per i consiglieri regionali, stabilita, in base
al disposto dell'art. 32 dello Statuto regionale, in  relazione  alle
funzioni   ed  all'attivita'  svolta,  e'  rapportata  all'indennita'
spettante ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
   a) 90 per cento al Presidente del Consiglio e al Presidente  della
Giunta regionale;
   b) 80 per cento ai componenti la Giunta regionale;
   c)  75  per  cento  ai  componenti  l'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale,  ai  presidenti  ed  ai  vice  presidenti  delle
commissioni  consiliari,  ai  revisori  dei conti e ai presidenti dei
gruppi consiliari;
   d) 65 per cento ai restanti consiglieri.
  2. Le indennita' previste dal primo comma del presente articolo non
sono tra loro cumulabili.
  3. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato al  27
per  cento,  e' calcolato sull'indennita' di cui alla lettera "d" del
primo comma del presente articolo al netto delle ritenute fiscali, in
conseguenza della previsione dell'art. 4 del  decreto  legislativo  2
settembre 1997, n. 314".