(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 40 del 17 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' di funzione 1. L'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1972 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "1. L'indennita' per i consiglieri regionali, stabilita, in base al disposto dell'art. 32 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni ed all'attivita' svolta, e' rapportata all'indennita' spettante ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 90 per cento al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale; b) 80 per cento ai componenti la Giunta regionale; c) 75 per cento ai componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai presidenti ed ai vice presidenti delle commissioni consiliari, ai revisori dei conti e ai presidenti dei gruppi consiliari; d) 65 per cento ai restanti consiglieri. 2. Le indennita' previste dal primo comma del presente articolo non sono tra loro cumulabili. 3. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato al 27 per cento, e' calcolato sull'indennita' di cui alla lettera "d" del primo comma del presente articolo al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314".