Art. 2. D i a r i a 1. L'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "1. Ai consiglieri regionali e' corrisposta, a titolo di rimborso spese di permanenza nella sede regionale, una diaria pari al 65 per cento della indennita' mensile lorda percepita per le medesime ragioni, dai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. 2. La diaria non e' corrisposta qualora il consigliere regionale sia sospeso dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30".