Art. 2.
                             D i a r i a
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  26  febbraio  1981,  n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
   "1. Ai consiglieri regionali e' corrisposta, a titolo di  rimborso
spese  di  permanenza nella sede regionale, una diaria pari al 65 per
cento della  indennita'  mensile  lorda  percepita  per  le  medesime
ragioni,  dai  membri  del  Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 2
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
  2. La diaria non e' corrisposta qualora  il  consigliere  regionale
sia  sospeso dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1  della  legge
12 gennaio 1994, n. 30".