(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 42 del 1 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gia' modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, dall'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente comma: "1. Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili".