(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 42
                         del 1 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n.
7, gia' modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale  26
aprile 1985, n. 26, dall'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991,
n.  9, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1994, n.
36, e' sostituito dal seguente comma:
   "1. Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate
alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile  di  ogni  anno;
quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili".