Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/1981, gia' modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 26/1985, ulteriormente modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 9/1991, e' sostituito con il seguente comma: "1. La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attivita' sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4, entro il 15 giugno di ogni anno".