Art. 2.
 
  1.  Il  comma  1  dell'art. 5 della legge regionale n. 7/1981, gia'
modificato  dall'art.   4   della   legge   regionale   n.   26/1985,
ulteriormente modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 9/1991,
e' sostituito con il seguente comma:
   "1.  La  Giunta  regionale  predispone il progetto di piano per le
attivita' sulla base delle proposte formulate  dai  soggetti  di  cui
all'art. 4, entro il 15 giugno di ogni anno".