Art. 3. 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1981, gia' modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 26/1985, e' sostituito dal seguente comma: "1. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 2 entro il 31 luglio di ogni anno".