Art. 3.
 
  1.  Il  comma  1  dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1981, gia'
modificato  dall'art.  6  della  legge  regionale  n.   26/1985,   e'
sostituito dal seguente comma:
   "1.  Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di
cui all'art. 2 entro il 31 luglio di ogni anno".