Art. 4.
 
  I termini previsti agli  articoli  1,  2  e  3  hanno  efficacia  a
decorrere dal 1999.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Perugia, 24 giugno 1998
                             BRACALENTE