Art. 4. I termini previsti agli articoli 1, 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 1999. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 24 giugno 1998 BRACALENTE