Art. 2.
 
  1.  Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta
provinciale del 29 gennaio 1980, n. 3, e' cosi' sostituito:
  "I collaudi sono effettuati dai funzionari dell'ufficio  competente
in  materia  di  tutela  delle acque. Per misurazioni e campionamenti
l'ufficio puo' avvalersi dei laboratori chimici provinciali".