Art. 2. 1. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 29 gennaio 1980, n. 3, e' cosi' sostituito: "I collaudi sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di tutela delle acque. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio puo' avvalersi dei laboratori chimici provinciali".