Art. 3.
 
  1. Il comma 5 dell'art. 28 del decreto del presidente della  Giunta
provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, e' cosi' sostituito:
  "Gli  accertamenti  sono  effettuati  dai  funzionari  dell'ufficio
competente  in  materia  di  aria  e  rumore.   Per   misurazioni   e
campionamenti   l'ufficio   puo'  avvalersi  dei  laboratori  chimici
provinciali".