Art. 3. 1. Il comma 5 dell'art. 28 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, e' cosi' sostituito: "Gli accertamenti sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di aria e rumore. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio puo' avvalersi dei laboratori chimici provinciali".