Art. 4. 1. Il comma 5 dell'art. 57 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, e' cosi' sostituito: "Gli accertamenti sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di aria e rumore. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio puo' avvalersi dei laboratori chimici provinciali". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 8 maggio 1998 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998. Registro n. 1, foglio n. 12.