Art. 4.
 
  1. Il comma 5 dell'art. 57 del decreto del presidente della  Giunta
provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, e' cosi' sostituito:
  "Gli  accertamenti  sono  effettuati  dai  funzionari  dell'ufficio
competente  in  materia  di  aria  e  rumore.   Per   misurazioni   e
campionamenti   l'ufficio   puo'  avvalersi  dei  laboratori  chimici
provinciali".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 8 maggio 1998
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998.
Registro n. 1, foglio n. 12.