Art. 2. Sostituzione dell'art. 16 1. L'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 57 e' cosi' sostituito: "Art. 16. (Disposizione finanziaria). - 1. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1998 si fa fronte per tale anno con lo stanziamento iscritto al Cap. 930 del bilancio di previsione 1998 che presenta la necessaria disponibilita' e per gli anni successivi con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 giugno 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 2 Giugno 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 22 giugno 1998.