Art. 2.
 
                      Sostituzione dell'art. 16
 
  1.  L'articolo  16  della  legge  2  dicembre  1991, n. 57 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 16. (Disposizione finanziaria). - 1. Ai  maggiori  oneri  di
spesa  derivanti  dall'applicazione  della  presente legge per l'anno
1998 si fa fronte per tale anno con lo stanziamento iscritto al  Cap.
930  del  bilancio  di  previsione  1998  che  presenta la necessaria
disponibilita' e per gli anni successivi con legge di bilancio.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  Firenze, 29 giugno 1998
CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  2
Giugno  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 22
giugno 1998.