Art. 10.
                           S a n z i o n i
 
  1.  Per  le  violazioni  alle  norme  della  presente  legge,   non
espressamente  previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge
n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui  alla  lettera  q)  della
legge regionale n. 3/1994.