Art. 11.
                            Norma finale
 
  1.  Per  tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
  2. La Giunta  regionale,  nell'attivazione  degli  accordi  di  cui
all'art.    12 comma 3 del Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  determina  le  forme  e   le
modalita' di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocita'.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 14 luglio 1998
CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30
giugno 1998 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  10
luglio 1998.