Art. 11. Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia. 2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalita' di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocita'. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 luglio 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 giugno 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 10 luglio 1998.