Art. 3. Modalita' e forme di caccia 1. L'esercizio venatorio dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 e' consentito, anche con l'ausilio del cane in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo. 2. Le Provincie possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 1999, la caccia vagante e l'uso del cane. 3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Puo' essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. 4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo. 5. L'accesso agli appostamenti fisso o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non e' permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro. 6. Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresi' tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata. 7. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento al beccaccino.