Art. 3.
                     Modalita' e forme di caccia
 
  1.  L'esercizio  venatorio dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999
e' consentito, anche con l'ausilio del cane in  forma  vagante  e  da
appostamento fisso o temporaneo.
  2.  Le Provincie possono regolamentare, nel periodo compreso fra il
2 gennaio ed il 31 gennaio 1999, la caccia vagante e l'uso del cane.
  3. E' vietato, per l'installazione degli  appostamenti  temporanei,
prelevare  materiale  fresco  da  colture  arboree  sia  agricole che
forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Puo' essere
utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea,
appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
  4. Gli appostamenti temporanei  possono  essere  installati  un'ora
prima  dell'orario  di  caccia; al termine della giornata venatoria i
terreni devono  essere  liberati  del  materiale  usato  a  cura  dei
fruitori.    Gli  appostamenti  per  la  caccia agli ungulati possono
essere  lasciati  in  essere  con  il  consenso  del  proprietario  e
conduttore del fondo.
  5. L'accesso agli appostamenti fisso o agli appostamenti temporanei
nelle  zone  dove  non  e'  permessa  la caccia vagante o nel caso di
fruizione continuativa di giornate di caccia  di  cui  al  precedente
art. 1 comma 3, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso
in idoneo involucro.
  6. Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce
sparate.  E'  altresi' tenuto, al termine della caccia, alla raccolta
dei bossoli intorno alla postazione usata.
  7. Non e' consentita la posta  alla  beccaccia  ne'  la  caccia  da
appostamento al beccaccino.