Art. 4.
                        Carniere giornaliero
 
  1.  Per  ogni  giornata  di caccia il carniere complessivo non puo'
superare i  due  capi  di  selvaggina  stanziale  ed  i  20  capi  di
selvaggina migratoria.
  2.  Il  prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potra' superare
per specie le seguenti quantita':
   lepri: 1 capo;
   palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
   beccacce: 3 capi;
   tortore: 10 capi.
  3. I  limiti  giornalieri  di  carniere  relativi  alla  selvaggina
stanziale  di  cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende
faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e per le specie: volpe
e cinghiale.