Art. 6. Tesserino venatorio 1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza. 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' marcare, con un segno puntiforme (.) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, ovvero l'Ambito Territoriale di Caccia, l'eventuale mobilita', l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresi' indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di cinghiali in forma organizzata. 3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno puntiforme (.) che contrassegna l'abbattimento del capo, cosi' come indicato nel tesserino venatorio. 4. Il tesserino e' mezzo di controllo delle quantita' e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al comune di residenza.