Art. 6.
                         Tesserino venatorio
 
  1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere  munito  del
tesserino   venatorio,  valido  su  tutto  il  territorio  nazionale,
rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione  della  licenza
di  caccia  valida  e  del  cedolino  attestante  la  riconsegna  del
tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno  cambiato
residenza   dopo   l'inizio   della   precedente  stagione  venatoria
ritireranno il tesserino al comune di provenienza.
  2. Il  cacciatore,  all'inizio  della  giornata  venatoria,  dovra'
marcare,  con  un  segno  puntiforme (.) mediante penna indelebile di
colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del  tesserino
venatorio  in  corrispondenza  della  data  della giornata di caccia,
ovvero  l'Ambito  Territoriale  di  Caccia,  l'eventuale   mobilita',
l'accesso  ad  istituto  privato,  la  fruizione  continuativa  delle
giornate di caccia alla selvaggina migratoria da  appostamento.  Deve
essere   altresi'   indicato,   dopo  l'abbattimento,  ogni  capo  di
selvaggina stanziale e, al  termine  della  giornata  di  caccia,  il
numero  complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale
norma non  si  applica  per  l'abbattimento  di  cinghiali  in  forma
organizzata.
  3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato
sul  tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno
al segno puntiforme (.) che  contrassegna  l'abbattimento  del  capo,
cosi' come indicato nel tesserino venatorio.
  4.  Il  tesserino  e'  mezzo  di  controllo delle quantita' e delle
specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre  il
28 febbraio di ogni anno al comune di residenza.