Art. 7. Periodi di caccia e specie cacciabili 1. Dal 20 settembre al 31 dicembre 1998 la caccia e' consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. 2. Dal 20 settembre al 7 dicembre 1998 e' consentita la caccia alla lepre comune. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 1998. 3. Dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. 4. Dal 1 novembre 1998 al 31 gennaio 1999 e' consentita la caccia al cinghiale secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale n. 4/1996. Per l'attivazione del piano faunistico provinciale, le province individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale puo' essere anticipata a partire dal 1 ottobre 1998 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 legge n. 157/1992. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale e' abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4, art. 15 comma 1. 5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1994 le provincie, sentito l'I.N.F.S., predispongono a partire dal 1 agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione e' subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.