Art. 7.
                Periodi di caccia e specie cacciabili
 
  1.  Dal 20 settembre al 31 dicembre 1998 la caccia e' consentita a:
coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia,  starna,
tortora  (Streptopelia  turtur).  Per la pernice rossa e la starna le
province possono determinare limitazioni relative ad aree  e  periodi
di caccia.
  2. Dal 20 settembre al 7 dicembre 1998 e' consentita la caccia alla
lepre comune. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica,
possono  prolungare  il  periodo  di  caccia a tale specie fino al 31
dicembre 1998.
  3. Dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 la caccia e' consentita
alle seguenti specie: alzavola,  beccaccia,  beccaccino,  canapiglia,
cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano,
fischione,  folaga,  frullino,  gallinella  d'acqua,  gazza,  germano
reale,   ghiandaia,   marzaiola,   mestolone,   moretta,  moriglione,
pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
  4. Dal 1 novembre 1998 al 31 gennaio 1999 e' consentita  la  caccia
al cinghiale secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale
n.  4/1996.  Per  l'attivazione  del piano faunistico provinciale, le
province individuano i territori nei quali  la  caccia  al  cinghiale
puo'  essere  anticipata  a  partire  dal 1 ottobre 1998 nel rispetto
dell'arco temporale di cui all'art. 18 legge n. 157/1992. Ai fini del
contenimento dei  danni  alle  produzioni  agricole  nelle  aree  non
vocate,  il cinghiale e' abbattibile per l'intera stagione venatoria,
secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 15 luglio  1996  n.
4, art. 15 comma 1.
  5.  Nel  rispetto  delle  indicazioni  dei piani di cui all'art. 30
comma 6  della  legge  regionale  n.  3/1994  le  provincie,  sentito
l'I.N.F.S.,  predispongono  a  partire  dal  1  agosto,  nel rispetto
dell'arco temporale di cui al secondo comma dell'art. 18 della  legge
11  febbraio  1992,  n. 157, forme di prelievo sulla base di piani di
assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone  e  cervo.
In  assenza  del  piano  di assestamento provinciale sono autorizzati
dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani  di
assestamento presentati dal concessionario.
  L'autorizzazione e' subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.