Art. 8.
                            D e r o g h e
 
  1.  La  Giunta  regionale  puo' consentire, sulla base delle scelte
effettuate nei piani faunistico-venatori  provinciali,  su  richiesta
circostanziata  delle  provincie,  nei giorni 2 e 6 settembre 1998 la
caccia  da  appostamento  alla  tortora  (Streptopelia  turtur),   al
colombaccio  e  al  merlo.  Nei  giorni  di  cui  sopra,  il prelievo
giornaliero del merlo da appostamento temporaneo non puo' superare  i
4 capi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli
orari  di  caccia  e  i  territori ove questa puo' essere svolta, nel
rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2  della  legge
n. 157/1992.
  2.  L'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  e'  vietato nelle
giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.
  3. Nelle aziende agrituristico-venatorie  e'  consentita,  inoltre,
nel  rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle provincie, la
caccia alle  seguenti  specie  provenienti  da  allevamento:  germano
reale,  pernice  rossa,  starna,  lepre e ungulati in aree recintate,
fino al 31 gennaio 1999. Per  gli  ungulati,  in  dette  aziende,  il
prelievo venatorio e' consentito a partire dal 1 ottobre 1998.
  4.  Le  provincie  possono,  sentiti  i  comitati di gestione degli
A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le  aziende
faunistico-venatone  e  agrituristico-venatorie, nel periodo compreso
tra il 1 ed il 3l gennaio 1999.