Art. 8. D e r o g h e 1. La Giunta regionale puo' consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle provincie, nei giorni 2 e 6 settembre 1998 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo da appostamento temporaneo non puo' superare i 4 capi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo' essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992. 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1. 3. Nelle aziende agrituristico-venatorie e' consentita, inoltre, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle provincie, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 1999. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio e' consentito a partire dal 1 ottobre 1998. 4. Le provincie possono, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatone e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 3l gennaio 1999.