Art. 5.
                       Quote di partecipazione
 
  1.  Lo  statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del
fondo  consortile  tra  i  consorziati,  in  modo  che  comunque  sia
riservata  alla Regione dell'Umbria una quota non inferiore al trenta
per cento.
  2.  Per  i  consorziati  di  cui  al  comma  2  dell'art.   4,   la
partecipazione  complessiva  e'  in misura non superiore al venti per
cento del fondo consortile.
  3. Ciascun componente dell'assemblea consortile, in  rappresentanza
degli   enti  consorziati  ha  responsabilita'  pari  alla  quota  di
partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e  nello
statuto.