Art. 5. Quote di partecipazione 1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra i consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione dell'Umbria una quota non inferiore al trenta per cento. 2. Per i consorziati di cui al comma 2 dell'art. 4, la partecipazione complessiva e' in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile. 3. Ciascun componente dell'assemblea consortile, in rappresentanza degli enti consorziati ha responsabilita' pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.