Art. 6.
                    Convenzione tra i consorziati
 
  1.  La  convenzione di cui all'art. 2, comma 2, e' deliberata dalla
Giunta regionale e dai competenti organi degli enti aderenti.
  2. La convenzione, della quale il primo statuto consortile e' parte
integrante, stabilisce:
   a) le finalita' generali del Consorzio;
   b)  le  forme  di  consultazione  degli  enti  consorziati  e   la
trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;
   c)  i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio,
con indicazione delle quote di fondo consortile riservate a  ciascuno
di essi nell'ambito delle categorie di appartenenza;
   d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in
merito  allo  svolgimento  delle  attivita' istituzionali previste da
parte del Consorzio;
   e) la  disciplina  delle  nomine  e  le  competenze  degli  organi
consortili;
   f)  la  facolta' del Consorzio, in relazione alla peculiarita' dei
propri  compiti  di  supporto  alla  realizzazione  di  progetti   di
interesse  comune  dei  consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.
  3. Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  e'
impegnato  a recepire, per quanto di competenza, le indicazioni e gli
accordi formulati nella convenzione tra i consorziati.