Art. 6. Convenzione tra i consorziati 1. La convenzione di cui all'art. 2, comma 2, e' deliberata dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti aderenti. 2. La convenzione, della quale il primo statuto consortile e' parte integrante, stabilisce: a) le finalita' generali del Consorzio; b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio; c) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio, con indicazione delle quote di fondo consortile riservate a ciascuno di essi nell'ambito delle categorie di appartenenza; d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attivita' istituzionali previste da parte del Consorzio; e) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili; f) la facolta' del Consorzio, in relazione alla peculiarita' dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati. 3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio e' impegnato a recepire, per quanto di competenza, le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione tra i consorziati.