Art. 7. Costituzione del Consorzio 1. All'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca gli enti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Consorzio, al fine di concordare la costituzione e l'adesione allo stesso predisponendo gli schemi di convenzione e di statuto, da sottoporre all'approvazione formale dei rispettivi competenti organi. 2. La mancata risposta alla convocazione si intende come diniego della partecipazione al Consorzio. 3. Per la costituzione del Consorzio e' necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia stato sottoscritto dai consorziati. 4. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1, secondo la ripartizione stabilita nello statuto, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali possono essere acquisite dagli altri consorziati, nella misura stabilita a tale riguardo dallo statuto medesimo. 5. L'adesione della Regione al Consorzio e' deliberata dalla Giunta regionale, che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.