Art. 7.
                     Costituzione del Consorzio
 
  1. All'entrata in vigore della presente legge il  Presidente  della
Giunta  regionale  convoca  gli enti in possesso dei requisiti per la
partecipazione al Consorzio, al fine di concordare la costituzione  e
l'adesione  allo  stesso predisponendo gli schemi di convenzione e di
statuto,  da  sottoporre  all'approvazione  formale  dei   rispettivi
competenti organi.
  2.  La  mancata  risposta alla convocazione si intende come diniego
della partecipazione al Consorzio.
  3. Per la costituzione del Consorzio e' necessario  che  almeno  il
sessanta   per   cento   delle   quote  sia  stato  sottoscritto  dai
consorziati.
  4. Le quote non optate all'atto della  costituzione  del  Consorzio
rimangono  a disposizione dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1,
secondo la ripartizione stabilita nello statuto,  per  ulteriori  sei
mesi,   trascorsi  i  quali  possono  essere  acquisite  dagli  altri
consorziati, nella misura stabilita a  tale  riguardo  dallo  statuto
medesimo.
  5. L'adesione della Regione al Consorzio e' deliberata dalla Giunta
regionale,  che  verifica la corrispondenza della convenzione e dello
statuto alle norme della presente legge.