Art. 5.
 
  1. Per accelerare l'iter realizzativo del  progetto  prescelto,  il
presidente della Giunta regionale promuove una intesa di programma ai
sensi  della  legge  n.  142/1990  tra  le  amministrazioni  comunque
interessate.
  2. Il Presidente della Giunta  regionale,  entro  10  giorni  dalla
scadenza  dei  termini  di  cui  agli  articoli  1)  e 4), in caso di
inadempienza, provvede con proprio decreto.