Art. 5. 1. Per accelerare l'iter realizzativo del progetto prescelto, il presidente della Giunta regionale promuove una intesa di programma ai sensi della legge n. 142/1990 tra le amministrazioni comunque interessate. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 1) e 4), in caso di inadempienza, provvede con proprio decreto.