Art. 10.
 Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico
 
  1. Il Presidente della giunta provinciale, quando sia accertata
 l'esigenza  di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico
vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare
la pesca di una  o  piu'  specie  ittiche,  ovvero  a  disporre,  con
riferimento  alla  pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di
luoghi, di quantita', di misura, in  ordine  all'uso  di  determinati
attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere
modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
  2.  Qualora  l'equilibrio  biologico  risulti  invece turbato dalla
presenza eccessiva di una o piu' specie ittiche, il presidente  della
giunta  provinciale  provvede ad emanare norme volte alla limitazione
della presenza di tali specie.
  3. I provvedimenti previsti dal  presente  articolo  sono  assunti,
sentito  il  parere del comitato tecnico consultivo provinciale per i
problemi della pesca.