Art. 10. Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico 1. Il Presidente della giunta provinciale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o piu' specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantita', di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. 2. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o piu' specie ittiche, il presidente della giunta provinciale provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di tali specie. 3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere del comitato tecnico consultivo provinciale per i problemi della pesca.