Art. 11. Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici 1. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal presidente della provincia. 2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della provincia e realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica dovra' essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si dovra' comunque dare avviso alla provincia competente per territorio. Per l'eventuale mancato recupero della fauna ittica, il concessionano della derivazione e' tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua. 3. E' vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento ittico istituite ai sensi del precedente art. 7. 4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nonche' del d.lgs. n. 130/1992. 5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L 12.000.000.