Art. 11.
  Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi
idrici
 
  1. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o  i  bacini
d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri,
ammassi  di  pietre,  dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti
simili, oppure muovendo  il  fondo  delle  acque,  a  meno  che,  per
particolari  esigenze  collegate al recupero ed alla salvaguardia del
patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal presidente della
provincia.
  2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa  in
secca  dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in
comunicazione  con  acque  pubbliche,  deve  essere  autorizzata  dal
presidente  della provincia e realizzata in presenza del personale di
vigilanza. La fauna ittica dovra' essere recuperata ed immessa  nelle
acque  pubbliche  a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi
di urgenza si dovra' comunque dare avviso alla  provincia  competente
per  territorio. Per l'eventuale mancato recupero della fauna ittica,
il concessionano della derivazione e' tenuto,  a  proprie  spese,  al
ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.
  3.  E' vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle
zone no kill  e  di  ripopolamento  ittico  istituite  ai  sensi  del
precedente art. 7.
  4.  Lo  scarico  in  acque  pubbliche  delle  acque di lavaggio dei
materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e
frantumazione  deve  avvenire  previa  decantazione  dei  fanghi   in
sospensione  e  comunque  nel  rispetto  delle  normative  emanate in
attuazione  della  legge  10  maggio  1976,  n.  319   e   successive
modificazioni nonche' del d.lgs.  n. 130/1992.
  5.  La  violazione  delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del
presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di
L. 2.000.000 ad un massimo di L 12.000.000.