Art. 12.
                   Opere per la risalita dei pesci
 
  1.  I  progetti  delle  opere  d'interesse  pubblico  o privato che
prevedano l'occupazione totale o  parziale  del  letto  dei  fiumi  o
torrenti,  devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta
atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
  2.  Per  le  dighette,  briglie  e  sbarramenti  in  genere,   gia'
realizzati,   quando   la   loro   stabilita'  richiedera'  opere  di
manutenzione o ristrutturazione, si provvedera'  anche  a  realizzare
quanto disposto nel comma precedente.
  3.  La  violazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L.  3.000.000  ad
un massimo di L. 18.000.000.