Art. 12. Opere per la risalita dei pesci 1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta atte a favorire la libera circolazione dei pesci. 2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, gia' realizzati, quando la loro stabilita' richiedera' opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvedera' anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.