Art. 13.
            Concessione di derivazione di acque pubbliche
 
  1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche  debbono
essere  munite di doppie griglie allo scopo di impedire il  passaggio
del pesce, garantendo,  oltre,  che  nel  letto  naturale  del  fiume
rimanga  un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza,
della fauna ittica, cosi' come previsto  dalla  relativa  concessione
rilasciata dall'asessorato regionale ai lavori pubblici.
  2.  Copia  delle  autorizzazioni  concesse  vengono trasmesse dagli
uffici competenti alle province ed all'assessorato regionale  per  la
pesca.
  3.  In  caso  di  mancata  osservanza, da parte del concessionario,
delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il
presidente della  prrovincia  chiede  la  revoca  della  concessione,
dandone comunicazione all'assessorato regionale alla pesca.
  4.  Gli  uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono
tenuti a comunicare alle province ed all'assessorato  regionale  alla
pesca  l'elenco  delle  utenze  di  derivazie  in atto al 31 dicembre
dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
  5. Coloro che gia' usufruiscono di concessione  di  derivazione  di
acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro
un anno dalla sua entrata in vigore.
  6.  La violazione della disposizione del presente articolo comporta
il pagamento della sanzione amministra tiva da  L.  1.000.000  ad  un
massimo di L. 6.000.000.