Art. 13. Concessione di derivazione di acque pubbliche 1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, oltre, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza, della fauna ittica, cosi' come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'asessorato regionale ai lavori pubblici. 2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli uffici competenti alle province ed all'assessorato regionale per la pesca. 3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il presidente della prrovincia chiede la revoca della concessione, dandone comunicazione all'assessorato regionale alla pesca. 4. Gli uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province ed all'assessorato regionale alla pesca l'elenco delle utenze di derivazie in atto al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge. 5. Coloro che gia' usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. 6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministra tiva da L. 1.000.000 ad un massimo di L. 6.000.000.