Art. 14. Carta ittica l. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale. 2. La Carta deve contenere: a) l'individuazione in scala 1:25.000 o 1:50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata media d'acqua; b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle cause maggiormente responsabili dell'inquinamento; c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiati, della consistenza dalla fauna ittica. 3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali. 4. Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un piano triennale che viene approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta sentita la commissione tecnica consultiva regionale.