Art. 14.
                            Carta ittica
 
  l. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la
Regione, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva
 regionale,  predispone  ed  approva la Carta delle vocazioni ittiche
del territorio regionale.
  2. La Carta deve contenere:
   a) l'individuazione in scala 1:25.000 o 1:50.000 dei corpi  idrici
pubblici  o  collegati  con  acque  pubbliche  esistenti  nell'ambito
regionale con l'indicazione  della  lunghezza,  larghezza  e  portata
media d'acqua;
   b)  lo  stato  di  purezza  o  inquinamento  di  dette  acque  con
l'indicazione     delle     cause      maggiormente      responsabili
dell'inquinamento;
   c)  le  vocazioni  ittiogeniche  delle  acque  in  base  alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con
l'indicazione, per le acque secondarie  pregiati,  della  consistenza
dalla fauna ittica.
  3.  La  Carta  ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la
scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali.
  4. Ogni tre anni la Regione fornisce criteri  e  direttive  per  la
realizzazione  dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un piano
triennale che viene approvato dal consiglio  regionale,  su  proposta
della giunta sentita la commissione tecnica consultiva regionale.