Art. 15. Piani provinciali 1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le province, ogni anno, predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosita' dei corpi idrici di propria compotenza. 2. I piani di cui al comma 1, sono approvati dal consiglio provinciale su proposta della giunta, sentito il comitato tecnico-consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno, alla giunta regionale per il dovuto coordinamento. 3. I piani devono prevedere: a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25; b) le concessioni in atto di acquacoltura; c) le concessioni di cui all'art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti; d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire; e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura; f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo; g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate; h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza. 4. A tali adempirnenti le province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.