Art. 15.
                          Piani provinciali
 
  1.  Nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nella Carta delle
vocazioni ittiche regionale, le province, ogni anno, predispongono il
piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosita'  dei
corpi idrici di propria compotenza.
  2.  I  piani  di  cui  al  comma  1,  sono  approvati dal consiglio
provinciale  su  proposta   della   giunta,   sentito   il   comitato
tecnico-consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese
di  ottobre  di  ogni  anno,  alla  giunta  regionale  per  il dovuto
coordinamento.
  3. I piani devono prevedere:
   a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25;
   b) le concessioni in atto di acquacoltura;
   c) le  concessioni  di  cui  all'art.  21,  in  atto  e  eventuali
modifiche o revoche alle precedenti;
   d)  le  zone  destinate  alla  protezione, al ripopolamento e alla
tutela ittica istituite o da istituire;
   e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente
da acquisto e/o da cattura;
   f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la  pesca
a mosca, con coda di topo;
   g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini
ittici le acque inquinate;
   h)  gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli
addetti alla vigilanza.
  4. A tali adempirnenti le  province  devono  provvedere  anche  nel
periodo   di   elaborazione   della  Carta  delle  vocazioni  ittiche
regionale.