Art. 16. Comitato tecnico-consultivo provinciale 1. Per la gestione dei bacini idrogralici di propria competenza, le province, con deliberazione della giunta, costituiscono un comitato tecnico-consultivo per la pesca cosi' composto: a) Presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato; b) un rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca; c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio; d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale; e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico; f) due esperti designati dai presidenti delle amministrazioni provinciali su proposta dell'Universita' del Molise. 2. Il comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella sede dell'amministrazione provinciale, su convocazione del suo presidente o su richesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4 mese successivo allo scioglimento del consiglio provinciale.