Art. 16.
               Comitato tecnico-consultivo provinciale
 
  1. Per la gestione dei bacini idrogralici di propria competenza, le
province, con deliberazione della giunta, costituiscono  un  comitato
tecnico-consultivo per la pesca cosi' composto:
   a) Presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;
   b) un rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca;
   c)  un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei
pescatori sportivi organizzate  nella  provincia  e  riconosciute  in
campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio;
   d)  un  rappresentante  designato  di concerto tra le associazioni
naturalistiche operanti nella  provincia  e  riconosciute  a  livello
nazionale;
   e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico;
   f)  due  esperti  designati  dai  presidenti delle amministrazioni
provinciali su proposta dell'Universita' del Molise.
  2.  Il  comitato  tecnico-consultivo  si   riunisce,   nella   sede
dell'amministrazione  provinciale, su convocazione del suo presidente
o su richesta scritta e motivata fatta da almeno un  terzo  dei  suoi
componenti   e  dura  in  carica  fino  al  4  mese  successivo  allo
scioglimento del consiglio provinciale.