Art. 17.
         Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali
 
  Ai  comitati   tecnici   provinciali   sono   attribuite   funzioni
tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i
problemi   riguardanti   la   gestione  dei  bacini  idrografici,  il
potenziamento, la riproduzione, la tutela e  la  conservazione  delle
specie ittiche, nonche' l'approvazione dei piani provinciali annuali.