Art. 17. Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali Ai comitati tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonche' l'approvazione dei piani provinciali annuali.