Art. 18.
              Commissione tecnico-consultiva regionale
 
  1. Con decreto del presidente della giunta regionale e' costituita,
presso  l'sssessorato  competente, una commissione tecnico-consultiva
regionale per la pesca, nelle acque interne, cosi' composta:
   a) Assessore  regionale  alla  pesca  competente  in  qualita'  di
presidente o suo delegato;
   b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
   c) rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca;
   d)   un  rappresentante  regionale  designato  di  concerto  dalle
associazioni dei  pescatori  sportivi  organiziate  nella  Regione  e
riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno
un decennio;
   e)  un  rappresentante  designato  di  concerto dalle associazioni
naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate  nella
regione;
   f)   un   funzionario  dell'autorita'  di  bacino  competente  per
territorio;
   g)  un  esperto  designato  dalla  Giunta  regionale  su  proposta
dell'Universita' del Molise.
  2.  La  commissione  dura  in carica fino al 4 mese successivo allo
scioglimento del consigilo regionale.