Art. 18. Commissione tecnico-consultiva regionale 1. Con decreto del presidente della giunta regionale e' costituita, presso l'sssessorato competente, una commissione tecnico-consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, cosi' composta: a) Assessore regionale alla pesca competente in qualita' di presidente o suo delegato; b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati; c) rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca; d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organiziate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio; e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella regione; f) un funzionario dell'autorita' di bacino competente per territorio; g) un esperto designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Universita' del Molise. 2. La commissione dura in carica fino al 4 mese successivo allo scioglimento del consigilo regionale.