Art. 19.
       Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale
 
  1. La commissione ha funzioni tecnico-consultive per lo studio e la
risoluzione  in  campo  regionale  di  tutti  i problemi afferenti la
protezione e lo sviluppo della fauna ittica,  nonche'  la  disciplina
dell'attivita' piscatoria.
  2.  E'  compito  della  commissione  esprimere pareri ai competenti
organi regionali su:
   a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14;
   b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca;
   e) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale;
   d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca;
   e) inizitive tese al miglioramento  dell'educazione  piscatoria  e
naturalistica;
   f)   realizzazione  di  opere  di  rilevante  interesse  attinenti
l'esercizio della pesca.
  3. Il Presidente, ove lo  ritenga  opportuno  per  la  peculiarita'
degli  argomenti  da  trattare,  dispone  la partecipazione ai lavori
della commissione, di rappresentanti di enti locali  e  di  comunita'
montane nonche' di esperti.