Art. 19. Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale 1. La commissione ha funzioni tecnico-consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonche' la disciplina dell'attivita' piscatoria. 2. E' compito della commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su: a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14; b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca; e) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale; d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca; e) inizitive tese al miglioramento dell'educazione piscatoria e naturalistica; f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l'esercizio della pesca. 3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarita' degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della commissione, di rappresentanti di enti locali e di comunita' montane nonche' di esperti.