Art. 2. Ambito di applicazione 1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, le private direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonche' le acque salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.