Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Agli  effetti  della  presente  legge,  sono  considerate acque
interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini  naturali
ed  artificiali  esistenti  nell'ambito  del territorio regionale, le
private direttamente comunicanti con  quelle  pubbliche,  nonche'  le
acque  salmastre  delimitate al mare dalla linea congiungente i punti
piu' foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.