Art. 20.
                            Acquacoltura
 
  1.  L'allevamento  di  pesce  effettuato  da itticoltori singoli od
associati  e'  considerato  attivita'  imprenditoriale   agricola   e
commerciale.
  2.  Le  funzioni  amministrative  di  cui al presente articolo sono
esercitate dalle  province  che,  per  quanto  concerne  i  controlli
sanitari  miranti  a  prevenire  epizoozie nel bacino idrografico, si
avvarranno della collaborazione delle unita'  locali  per  i  servizi
sanitari.
  3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle
 pubbliche   e'   soggetto   a   preventiva   concessione   da  parte
dell'amministrazione provinciale competente per  territorio  che,  se
rilasciata,  ne  viene  data comunicaziore agli assessorati regionali
competenti.
  Con l'autorizzazione vengono  stabiliti  i  criteri  da  osservare,
secondo quanto previsto nel regolamento regionale.
  4.  Per  le precise finalita' del presente articolo, nelle suddette
acque date  in  concessione  e'  vietata  qualsiasi  forma  di  pesca
sportiva.
  5.  I  titolari  degli  allevamenti  attualmente  in essere, devono
adeguarsi alla normativa di cui al  presente  articolo  entro  e  non
oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
  6.  Non  sono  soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute
nei  commi  l  e  5  del  presente  articolo,  le   associazioni   di
pescasportivi,  se  l'allevamento e' finalizzato al ripopolamento dei
tratti in concessione.
  7. La violazione  delle  disposizioni  del  comma  6,  comporta  la
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.