Art. 20. Acquacoltura 1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati e' considerato attivita' imprenditoriale agricola e commerciale. 2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalle province che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvarranno della collaborazione delle unita' locali per i servizi sanitari. 3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche e' soggetto a preventiva concessione da parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio che, se rilasciata, ne viene data comunicaziore agli assessorati regionali competenti. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale. 4. Per le precise finalita' del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione e' vietata qualsiasi forma di pesca sportiva. 5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al presente articolo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Non sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nei commi l e 5 del presente articolo, le associazioni di pescasportivi, se l'allevamento e' finalizzato al ripopolamento dei tratti in concessione. 7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.