Art. 21. Pesca sportiva - Concessioni 1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, possono essere dati in concessione dalla provincia, alle sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno un decennio, secondo modalita' e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. 2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia, non potra' avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun corpo idrico, con il limite massimo di 10 km per ogni tratto concesso ove e' vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre organizzazioni. 3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l'attivita' previa istanza da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni nonche' al relativo regolamento regionale nel termine perentorio di un anno. 4. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000, e l'immediata revoca della concessione.