Art. 21.
                    Pesca sportiva - Concessioni
 
  1.  Per  l'esercizio  della pesca sportiva e per l'incremento della
fauna ittica, tratti di  acque  pubbliche,  possono  essere  dati  in
concessione   dalla   provincia,   alle   sezioni  provinciali  delle
associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a  livello
nazionale  ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno
un decennio, secondo modalita'  e  criteri  esplicitati  in  apposito
regolamento regionale.
  2.   L'ammontare   delle   autorizzazioni   concesse  per  ciascuna
provincia, non potra' avere un'estensione  complessiva  superiore  al
25% della lunghezza di ciascun corpo idrico, con il limite massimo di
10  km  per  ogni  tratto  concesso  ove  e'  vietato  consentire  lo
svolgimento di gare di pesca da parte di altre organizzazioni.
  3.  I  titolari  delle  attuali  concessioni   possono   continuare
l'attivita'   previa   istanza   da   presentare  all'amministrazione
provinciale competente per territorio,  entro  e  non  oltre  4  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  l'obbligo  di
adeguarsi alle disposizioni nonche' al relativo regolamento regionale
nel termine perentorio di un anno.
  4. L'inosservanza delle  norme  contenute  nel  presente  articolo,
comporta  la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000,
e l'immediata revoca della concessione.