Art. 22.
                          Pesca a pagamento
 
  1. L'esercizio della  pesca  a  pagamento  effettuato  da  soggetti
singoli   o   associati   e'  considerata  attivita'  imprenditoriale
agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca  non  e'
richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.
  2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a
pagamento e' attribuito alle province.
  3.   Al   fine  di  prevenire  epizoozie  nel  bacino  idrografico,
l'attivita' di pesca a pagamento con l'utilizzo di  acque  private  o
collegate  con  quelle  pubbliche,  e'  soggetta ad autorizzazione da
parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio. Con
l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da  osservare,  previsti
nel regolamento  regionale.
  4.  Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative
al comma 1, si applicano  anche  per  le  acque  private  gestite  da
associazioni  di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali
l'esercizio  della   pesca   e'   riservato,   in   forma   gratuita,
esclusivamente ai soci.
  5.   La  mancata  autorizzazione,  perche'  mai  rilasciata  o  non
concessa, comporta la sanzione amministrativa da L.  3.000.000  a  L.
18.000.000.