Art. 22. Pesca a pagamento 1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati e' considerata attivita' imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non e' richiesta alcuna licenza da parte degli utenti. 2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento e' attribuito alle province. 3. Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'attivita' di pesca a pagamento con l'utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, e' soggetta ad autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale. 4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano anche per le acque private gestite da associazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali l'esercizio della pesca e' riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci. 5. La mancata autorizzazione, perche' mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.