Art. 23. Trasporto di fauna ittica 1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, e' necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorita' di vigilanza. 2. La dichiarazione deve indicare: a) l'allevamento di provenienza; b) quantita' del pesce ripartito per principali specie; c) destinazione, generalita' ed indirizzo del destinatario; d) ora di carico e data di partenza; e) targa del mezzo di trasporto. 3. Se il materiale ittico, vivo, e' destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificaziole rilasciata dalla competente A.S.L. attestante lo stato sanitario dell'allevamente di provenienza. 4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.