Art. 23.
                      Trasporto di fauna ittica
 
  1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi
misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10,
e'  necessaria  apposita  dichiarazione  di  provenienza da parte del
titolare  dell'allevamento.  Detta  dichiarazione  ne  giustifica  il
trasporto  e  deve  essere  esibita,  a  richiesta delle autorita' di
vigilanza.
  2. La dichiarazione deve indicare:
   a) l'allevamento di provenienza;
   b) quantita' del pesce ripartito per principali specie;
   c) destinazione, generalita' ed indirizzo del destinatario;
   d) ora di carico e data di partenza;
   e) targa del mezzo di trasporto.
  3. Se il materiale ittico, vivo, e' destinato ad acque pubbliche,
 private  o  private  collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve
essere accompagnata da  certificaziole  rilasciata  dalla  competente
A.S.L. attestante lo stato sanitario dell'allevamente di provenienza.
  4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta
la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.