Art. 25.
                      Suddivisione delle acque
 
  1. La suddivisione delle acque in categorie, fino  all'approvazione
della  Carta  delle  vocazioni ittiche regionale di cui al precedente
art. 14, deve essere  effettuata  dalle  amministrazioni  provinciali
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
pubblicata nel  Bollettino ufficiale della Regione.
  2. I limiti fra le  diverse  categorie  di  acque  dovranno  essere
opportunamente tabellati.