Art. 25. Suddivisione delle acque 1. La suddivisione delle acque in categorie, fino all'approvazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle amministrazioni provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati.