Art. 27. Pesca nelle acque di categoria "a" licenza di tipo "a" - Attrezzi 1. Nelle acque di categoria "A", ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo "A" in corso di validita', e' consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonche' quelli di cui al successivo articolo: a) Tramaglio: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la meta' del letto del fiume; b) Bilancia: una bilancia con lato della rete di metri l,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20 (venti), a piede asciutto; c) Nassa: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm 20 (venti); d) Lenzara: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non inferiore a mm 15 (quindici); e) Canna: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci); f) Guadino: quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato; g) Bilancione: con rete suddivisa in due parti e cioe': parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm 20 (venti) per lato. 2. E' vietato l'uso contemporaneo di piu' di un attrezzo, ad esclusioe delle due canne. 3. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.