Art. 27.
  Pesca nelle acque di categoria "a" licenza di tipo "a" - Attrezzi
 
  1. Nelle acque di categoria "A", ad ogni pescatore professionale in
possesso  della  licenza  di  tipo  "A"  in  corso  di  validita', e'
consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati,  nonche'  quelli
di cui al successivo articolo:
   a)  Tramaglio:  un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20
(venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore  a
mm  20  (venti)  e che, comunque, non occupi oltre la meta' del letto
del fiume;
   b) Bilancia: una bilancia con lato della rete di metri l,50  e  il
lato  delle  maglie della rete non inferiore a mm 20 (venti), a piede
asciutto;
   c) Nassa: da  una  a  cinque  con  distanze  tra  vimini  e  corde
metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm 20 (venti);
   d)  Lenzara:  con  un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata
dalla punta dell'asta, non inferiore a mm 15 (quindici);
   e) Canna: da una a due per ogni pescatore, con un massimo  di  tre
ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri
10 (dieci);
   f)  Guadino:  quale  mezzo  ausiliario  per  la raccolta del pesce
allamato;
   g) Bilancione: con rete suddivisa in  due  parti  e  cioe':  parte
centrale  e  parte  esterna;  la  parte centrale con lato inferiore a
metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 (dieci)  per  lato;  la
parte  esterna  con  lato  massimo  di metri 3 (tre) e con maglia non
inferiore a mm 20 (venti)  per lato.
  2. E' vietato l'uso  contemporaneo  di  piu'  di  un  attrezzo,  ad
esclusioe delle due canne.
  3. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita
con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.