Art. 30. D i v i e t i 1. E vietato l'esercizio di pesca: a) con le mani; b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando piu' della meta' della larghezza del bacino; c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce e' permesso solo per le fasi d'innesco e di preparazione delle lenze; d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimiche; e) con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; e' altresi' vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi; f) con la mazza, la fiocina, il forcone, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non considerato nella presente legge. 2. La pesca subacquea e' vietata in tutte le acque interne del Molise. 3. E' fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale. 4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porra' a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori. 5. La violazione delle disposizioni di cui al punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonche' quella relativa ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 e con denuncia alla competente autorita' giudiziaria.