Art. 30.
                            D i v i e t i
 
  1. E vietato l'esercizio di pesca:
   a) con le mani;
   b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di  pesca  attraverso
fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando piu' della
meta' della larghezza del bacino;
   c)   con   l'ausilio  di  fonti  luminose.  Nella  pesca  notturna
all'anguilla l'uso della luce e' permesso solo per le fasi  d'innesco
e di preparazione delle lenze;
   d)  mediante  pasturazione  ed  esca con sangue, organi contenenti
sangue e sostanze chimiche;
   e) con l'ausilio  di  esplosivi,  corrente  elettrica  o  sostanze
stordenti  o  venefiche; e' altresi' vietata la raccolta e detenzione
di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;
   f) con la  mazza,  la  fiocina,  il  forcone,  il  bastone  e  con
qualsiasi  altro  mezzo  e  attrezzo  non  considerato nella presente
legge.
  2. La pesca subacquea e' vietata in  tutte  le  acque  interne  del
Molise.
  3.  E'  fatto  divieto  di  abbandonare  esche,  pesce,  o rifiuti:
barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc.,  lungo
i  corsi  d'acqua  o  gli  specchi  lacustri e nelle loro adiacenze e
quant'altro contenuto nel regolamento regionale.
  4.  Il  posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto
che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore  a
metri  10  (dieci)  in  linea  d'aria;  nel  caso di corso d'acqua di
larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo  arrivato  sul
fronte,  si porra' a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni
sono derogabili per le gare di  pesca  ed  in  caso  di  accordo  tra
pescatori.
  5.  La violazione delle disposizioni di cui al punti a), b), c), d)
ed f) del comma 1, nonche' quella relativa ai commi 2,  3,  e  4  del
presente  articolo  e'  punita  con  la sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del  comma  1,
con  la  sanzione  amministrativa  da L. 300.000 a L. 1.800.000 e con
denuncia alla competente autorita' giudiziaria.