Art. 31.
                  Autorizzazione per gare di pesca
 
  1. L'autorizzazione per le  gare  di  pesca,  e'  rilasciata  dalle
province,  alle  comunita'  montane,  comuni, organismi di promozione
turistica e alle associazioni  dei  pescatori  sportivi  operanti  in
regione, nel rispetto del regolamento regionale e dell'art. 56, comma
b),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio
1977.
  2. Le violazioni  delle  disposizioni  al  presente  articolo  sono
punite con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000,
salvo  quelle  riguardanti  le  gare ai salmonidi "Fario" in acque di
categoria "C" per le quali le sanzioni sono fissate da L. 3.000.000 a
L. 18.000.000.