Art. 32.
 
Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici
  1. Le province autorizzano, dietro motivata richiesta  enti  locali
ed  istituti  pubblici  di  studio  e ricerca a catturare nelle acque
interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga
ai  divieti  vigenti,  per  scopi  di  pubblico  interesse,   dandone
comunicazione all'Assessorato regionale alla Pesca.
  2.   L'autorizzazione   deve   contenere  dettagliate  prescrizioni
affinche'  l'esercizio  della  concessione   avvenga   entro   limiti
determinati  di  tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti
di cattura.  L'autorizzazione deve altresi' indicare  le  generalita'
delle persone che effettuano le operazioni.
  3.  I  risultati  degli  studi  e  delle  ricerche  dovranno essere
comunicati alle amministrazioni provinciali competenti per territorio
ed al competente assessorato regionale.