Art. 32. Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici 1. Le province autorizzano, dietro motivata richiesta enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Pesca. 2. L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinche' l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresi' indicare le generalita' delle persone che effettuano le operazioni. 3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alle amministrazioni provinciali competenti per territorio ed al competente assessorato regionale.