Art. 33.
                     Contenzioso amministrativo
 
  1. Le  violazioni  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono
soggette   alle  sanzioni  amministrative,  specificate  nei  singoli
articoli.
  2.  Il  contenzioso  per  le  sanzioni amministrative, da attuarsi,
secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'  esercitato
dalle province.