Art. 34.
          Sequetro e confisca del pescato e degli attrezzi
 
  1.  Le  specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione
alla presente legge  sono  soggette  all'immediata  confisca  o  alla
reimmissione nel corpo idrico se conservate vive.
  2. Il Presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la
destinazione  dei  materiale  ittico  confiscato a favore di istituti
assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione.
  3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei  disposti
della  presente  legge  sono  soggetti  all'immediata confisca e sono
messi all'asta o  distrutti  tenuto  conto  della  loro  destinazione
d'uso,   a  seguito  di  ordinanza  del  presidente  della  provincia
competente per territorio.