Art. 34. Sequetro e confisca del pescato e degli attrezzi 1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservate vive. 2. Il Presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione dei materiale ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione. 3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge sono soggetti all'immediata confisca e sono messi all'asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione d'uso, a seguito di ordinanza del presidente della provincia competente per territorio.