Art. 36. Accertamento delle infrazioni 1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo. 2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all'esercizio della pesca sono introitati dalle province che li destineranno a finalita' di ripopolamento della fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.