Art. 36.
                    Accertamento delle infrazioni
 
  1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle
 sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli agenti addetti
alla vigilanza di cui al successivo articolo.
  2.  I  proventi  derivanti  dalle infrazioni relative all'esercizio
della pesca sono introitati dalle  province  che  li  destineranno  a
finalita'   di   ripopolamento  della  fauna  ittica,  mentre  quelli
riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.