Art. 37. Compiti di vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne e' esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonche' dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del copro forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle comunita montane, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonche' dagli agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1. 2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate. Gli agenti delle amministrazioni provinciali potranno altresi' accettare il pagamento conciliato delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle province.