Art. 37.
                        Compiti di vigilanza
 
  1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque
interne e' esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali,
i  quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza, nonche' dagli ufficiali, sottufficiali e  guardie
del  copro  forestale  dello  Stato,  dalle guardie municipali, dalle
guardie forestali e campestri delle comunita montane, dagli ufficiali
ed agenti di polizia  giudiziaria,  nonche'  dagli  agenti  volontari
delle associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1.
  2.  Gli  addetti  alla  vigilanza  verbalizzeranno, direttamente su
appositi  moduli,  le  violazioni   accertate.   Gli   agenti   delle
amministrazioni  provinciali potranno altresi' accettare il pagamento
conciliato  delle  sanzioni,  rilasciando  ricevuta   su   bollettari
predisposti dalle province.