Art. 38. Tasse per licenze di pesca 1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi dei decreti legislativi n. 230/ e n. 31/1992, sono le seguenti: a) licenza di tipo "A": tassa di rilascio e annuale L. 61.000 + soprattassa L. 23.500; b) licenza di tipo "B": tassa di rilascio e annuale L. 31.000 + soprattassa L. 13.000; c) licenza di tipo "C": tassa di rilascio e annuale L. 19.000 + soprattassa L. 6.500; d) licenza di tipo "D": tassa di rilascio L. 16.500. 2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise. 3. La Regione provvedera' annualmente ad assegnare alle amministrazioni provinciali l'80% delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento ittico nei corpi idrici in cui e' consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap. 4. Le soprattasse di cui ai succitati decreti legislativi, saranno ripartite secondo criteri e modalita' stabilite nel regolamento di attuazione. 5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato.