Art. 38.
                     Tasse per licenze di pesca
 
  1.  Le  tasse  per  l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai
sensi dei decreti legislativi n. 230/ e n. 31/1992, sono le seguenti:
   a) licenza di tipo "A":
    tassa di rilascio e annuale L. 61.000 + soprattassa L. 23.500;
   b) licenza di tipo "B":
    tassa di rilascio e annuale L. 31.000 + soprattassa L. 13.000;
   c) licenza di tipo "C":
    tassa di rilascio e annuale L. 19.000 + soprattassa L. 6.500;
   d) licenza di tipo "D":
    tassa di rilascio L. 16.500.
  2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere  versate  alla
Regione Molise.
  3.   La   Regione   provvedera'   annualmente   ad  assegnare  alle
amministrazioni provinciali l'80% delle entrate relative alle  tasse,
di  cui  almeno  il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento
ittico nei corpi idrici in cui e' consentita la libera  pesca  ed  il
5%,  nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da
destinarsi per  la  realizzazione  di  infrastrutture  finalizzate  a
facilitare  la  pesca  sportiva  esercitata da pescatori portatori di
handicap.
  4. Le soprattasse di cui ai succitati decreti legislativi,  saranno
ripartite  secondo  criteri  e modalita' stabilite nel regolamento di
attuazione.
  5. Le misure delle tasse e  soprattasse  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di
variazioni stabilite dallo Stato.