Art. 39. Spese per il funzionamento organi della pesca 1. Ai componenti i comitati tecnico-consultivi provinciali e la commissione tecnico-consultiva regionale e' attribuita una indennita' per giornata di seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 1 marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni. 2. Al pagamento di dette indennita' e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le province, per i propri comitati, e le regioni per la commissione.