Art. 39.
            Spese per il funzionamento organi della pesca
 
  1.  Ai  componenti  i  comitati tecnico-consultivi provinciali e la
commissione tecnico-consultiva regionale e' attribuita una indennita'
per giornata di seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 1
marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni.
  2. Al pagamento di dette indennita' e  rimborsi  vi  provvederanno,
rispettivamente, le province, per i propri comitati, e le regioni per
la commissione.