Art. 4.
                          Licenza di pesca
 
  1. L'esercizio della pesca nelle  acque  interne  e'  consentito  a
tutti  i cittadini italiani e stranieri ed e' subordinato al possesso
della licenza di pesca, valida per  tutto  il  territorio  nazionale,
rilasciata   dalla   amministrazione   provinciale   competente   per
territorio, secondo le modalita'  previste  da  apposito  regolamento
regionale.