Art. 40. Norma finanziaria 1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio cosi' denominati: a) capitolo n. 220 "Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca"; b) capitolo n. 9405 "Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l'esercizio della pesca" di cui alla legge regionale n. 10 del 15 marzo 1983. 2. Agli oneri derivani alla Regione per la realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge, si procede con i fondi di cui al comma precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore e da regolamenti dell'Unione europea.