Art. 40.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Le  entrate  provenienti dall'applicazione della presente legge
affluiscono negli appositi capitoli di bilancio cosi' denominati:
   a)  capitolo  n.  220  "Tassa  sulle  concessioni  regionali   per
l'esercizio della pesca";
   b)  capitolo  n. 9405 "Proventi derivanti da infrazioni alle norme
per l'esercizio della pesca" di cui alla legge regionale n. 10 del 15
marzo 1983.
  2. Agli oneri derivani alla  Regione  per  la  realizzazione  delle
finalita'  previste  dalla  presente legge, si procede con i fondi di
cui al comma precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore
e da regolamenti dell'Unione europea.